Dati diagnostici in officina: cosa cambia con il Regolamento UE 2026/699
Il Regolamento delegato (UE) 2026/699, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 3 giugno 2026 ed entrato in vigore il 23 giugno, aggiorna l’Allegato X del Regolamento (UE) 2018/858 sull’accesso alle informazioni diagnostiche di bordo (OBD) e alle informazioni di riparazione e manutenzione (RMI).
Il testo definisce con maggiore precisione le condizioni con cui i costruttori possono proteggere l’architettura elettronica dei veicoli, garantendo allo stesso tempo un accesso effettivo anche agli operatori indipendenti. Per officine e carrozzerie che lavorano ogni giorno su veicoli sempre più connessi, il tema riguarda direttamente gli strumenti diagnostici, il software di bordo e le procedure di autenticazione con cui si opera in officina.
In breve:
- Il provvedimento interviene su un nodo diventato via via più stringente.
- La normativa europea chiede infatti ai costruttori di rafforzare la cybersicurezza dei veicoli connessi, un’esigenza cresciuta più rapidamente rispetto alle regole sull’accesso ai dati OBD definite in anni precedenti.
- Il provvedimento interviene anche sulle condizioni di accesso ai dati protetti dai sistemi di sicurezza dei costruttori, nel quadro del confronto europeo sull’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni dei veicoli.
Le date:
- 23 marzo 2026, adozione da parte della Commissione europea.
- 3 giugno 2026, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.
- 23 giugno 2026, entrata in vigore.
Riferimento: Allegato X del Regolamento (UE) 2018/858, che disciplina l’accesso alle informazioni OBD e RMI.
Un'autenticazione proporzionata al tipo di intervento
Il regolamento distingue le condizioni di autenticazione in funzione della natura dell’operazione. Per il lavoro in officina, si possono riassumere tre situazioni principali:
- Lettura dei codici di errore e del numero di telaio (VIN): queste operazioni sono esentate dall’autenticazione. Sono previste ulteriori eccezioni per specifiche operazioni disciplinate dalle norme richiamate dal regolamento. Per tutte le altre operazioni, anche di sola lettura, il costruttore può richiedere l’autenticazione dello strumento diagnostico e del suo produttore
- Operazioni che comportano modifiche al veicolo, come la cancellazione dei codici di errore, il reset degli indicatori di servizio, la sostituzione di componenti, le calibrazioni e la lettura dei dati tramite identificatore (salvo che per la revisione periodica): il costruttore può richiedere l’autenticazione dell’operatore.
- Determinate riprogrammazioni che modificano in modo persistente il comportamento del veicolo: il costruttore può richiedere l’autenticazione del dipendente. È prevista un’alternativa quando il produttore dello strumento diagnostico attesta, sulla base di un audit indipendente, la presenza di un sistema che consente di identificare univocamente il dipendente.
È prevista la pseudonimizzazione dell’identità dell’operatore e, nei casi pertinenti, del dipendente, a tutela della parità concorrenziale.
Il costruttore non può richiedere corrispettivi per abilitare l’accesso OBD, ma può applicare tariffe giustificate e proporzionate per l’utilizzo delle strutture di accesso remoto.
Questa previsione non rende gratuiti tutti i servizi diagnostici o tutte le informazioni di riparazione e manutenzione.
Il testo disciplina anche i canali attraverso cui garantire l’accesso:
- La porta dati seriale sul connettore standardizzato.
- I connettori Ethernet e i pin non standardizzati della porta OBD.
- Le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) utilizzate per integrare servizi aftermarket.
- Le reti wireless locali.
- Le strutture per l’accesso remoto alle informazioni OBD e per i servizi di diagnosi, riparazione e manutenzione.
Per i canali aggiuntivi rispetto alla porta standardizzata, l’obbligo riguarda le modalità utilizzate dal costruttore o messe a disposizione dei suoi partner, concessionari e riparatori autorizzati. L’accesso deve essere garantito agli operatori indipendenti in condizioni non discriminatorie.
Le condizioni di autenticazione si applicano all’accesso tramite il veicolo. Per l’accesso remoto il costruttore può applicare condizioni necessarie e proporzionate, oltre alle tariffe già ricordate.
VIN: accesso alle informazioni e tutela dei dati personali
Il VIN, cioè il numero di identificazione del veicolo comunemente chiamato numero di telaio, consente di collegare le informazioni tecniche a uno specifico mezzo. Per officine, carrozzerie e distributori è un riferimento importante per individuare i ricambi e le informazioni di riparazione e manutenzione pertinenti.
La disponibilità del VIN agli operatori indipendenti non lo esclude dalle regole sulla protezione dei dati personali. La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il VIN, considerato da solo, non ha carattere personale, ma diventa un dato personale quando chi vi accede dispone ragionevolmente dei mezzi per identificare il proprietario del veicolo, se si tratta di una persona fisica.
Questo non impedisce ai costruttori di comunicarlo agli operatori indipendenti: la Corte ha riconosciuto che l’obbligo di rendere disponibile il VIN per le attività di riparazione e manutenzione è compatibile con il GDPR. Accessibilità delle informazioni tecniche e tutela della privacy devono quindi essere rispettate insieme.
Il Regolamento 2026/699 si applica fatte salve le norme sulla protezione dei dati personali. Sul piano operativo conferma la banca dati dei ricambi consultabile per VIN e prevede, dal 23 giugno 2027, l’accesso tramite API alle informazioni specifiche per VIN. Dalla stessa data sarà possibile consultare e aggiornare, con il consenso del cliente, la cronologia elettronica di manutenzione. In entrambi i casi l’accesso passa attraverso un soggetto terzo convenzionato con il costruttore.
Una normativa che segue l'evoluzione tecnica dei veicoli
Il provvedimento aggiorna le informazioni necessarie alla diagnosi e, ove applicabile, alla riparazione delle batterie di trazione, comprese quelle per manipolarle in sicurezza e proteggersi dai rischi elettrici, termici e chimici. Aggiorna inoltre le informazioni per la calibrazione e la riparazione dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).
Questi contenuti confermano una tendenza che il settore osserva da tempo: la tecnologia a bordo dei veicoli si fa progressivamente più presente e complessa, tra sistemi ibridi ed elettrici, elettronica di bordo e connettività. Per le officine, la disponibilità di dati e strumenti diagnostici aggiornati diventa una condizione necessaria quanto la formazione tecnica sulle nuove tecnologie.
Un'attuazione progressiva
L’entrata in vigore e la decorrenza dei singoli obblighi vanno distinte.
I limiti alle misure di sicurezza dei costruttori si applicano dal 23 giugno 2026.
Gli obblighi legati alla riprogrammazione riguardano i tipi di veicolo omologati per la prima volta dopo il 1° settembre 2020 e seguono un calendario scaglionato.
Per variant coding, abbinamento dei ricambi e riprogrammazione la decorrenza è il 23 dicembre 2026, che diventa il 23 giugno 2027 per i tipi omologati tra il 1° settembre 2020 e il 6 luglio 2022.
Per le operazioni che comportano aggiornamenti software la decorrenza è il 23 giugno 2028. Dal 23 giugno 2027 decorre anche l’accesso tramite API alle informazioni specifiche per VIN e alla cronologia di manutenzione.
Per l’integrazione tra i sistemi dei costruttori e quelli dei produttori di strumenti diagnostici sono previste scadenze intermedie a partire dal 23 settembre 2026.
Le misure di cybersicurezza devono rispettare le condizioni previste dalla normativa e i principi di proporzionalità e accesso effettivo. Non si può quindi considerare automaticamente conforme qualsiasi procedura già utilizzata dai costruttori.
Per chi lavora in officina, sarà importante seguire le comunicazioni dei fornitori di strumenti diagnostici e dei costruttori, distinguendo i cambiamenti operativi dalle scadenze normative.
Un equilibrio tra sicurezza e accesso alle informazioni
Il valore del Regolamento 2026/699 sta nell’aver messo a sistema la protezione informatica dei veicoli connessi e l’accesso effettivo dei professionisti dell’aftermarket alle informazioni necessarie per diagnosi, riparazione e manutenzione.
Queste due esigenze fino ad oggi erano state gestite in modo meno strutturato.
Anche ADIRA, secondo quanto riportato da SicurAUTO, ha sottolineato come il provvedimento contribuisca a conciliare la protezione dei veicoli connessi con l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni necessarie per ripararli e mantenerli.
Costruttori e operatori indipendenti intervengono sullo stesso parco veicoli. Un quadro di regole più chiaro può quindi agevolare il lavoro di entrambi, a beneficio di chi ogni giorno si occupa di diagnosi, riparazione e manutenzione.
Cosa significa per chi lavora con la distribuzione integrata
VBD Parts affronta questa evoluzione normativa da un terreno familiare, quello della complessità tecnica crescente e della necessità, per le officine, di avere un punto di riferimento affidabile indipendentemente da come si evolvono portali e procedure dei singoli costruttori.
Come Distrigo HUB ufficiale autorizzato Stellantis, distribuiamo insieme ricambi originali, aftermarket e Private Label attraverso il modello della distribuzione integrata, nato proprio per rispondere a questa esigenza: mettere a disposizione delle officine e delle carrozzerie un one-stop shop, e dunque dare un solo interlocutore per ordini, disponibilità e supporto tecnico, a prescindere dalla marca del veicolo su cui si sta lavorando.
Le regole su cybersicurezza e accesso ai dati continueranno a evolversi, ed è giusto che sia così: la sicurezza dei veicoli connessi riguarda tutti. Il nostro compito resta lo stesso, offrire alle officine un accesso semplice e continuo ai ricambi di cui hanno bisogno, qualunque sia la fonte.
Matteo Paselli, Direttore HUB VBD Parts
Al di là delle singole disposizioni normative, resta una traiettoria già visibile nel lavoro quotidiano delle officine: la diagnosi dei veicoli richiede sempre più dati, strumenti aggiornati e competenze specifiche, indipendentemente da come si evolvono le regole di accesso costruttore per costruttore.
In questo contesto, la distribuzione integrata resta il punto fermo per chi lavora ogni giorno su marche e tecnologie diverse: un solo interlocutore per ordini, disponibilità e supporto tecnico, qualunque sia il veicolo su cui si sta intervenendo.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/699 aggiorna l’Allegato X del Regolamento (UE) 2018/858, che disciplina l’accesso alle informazioni diagnostiche di bordo (OBD) e alle informazioni di riparazione e manutenzione (RMI). Il provvedimento precisa le condizioni con cui i costruttori possono proteggere i veicoli dai rischi informatici, garantendo l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni necessarie per lavorare. Per officine e carrozzerie, riguarda quindi il rapporto tra strumenti diagnostici, software del veicolo e procedure di accesso. L’obiettivo è rendere compatibili la cybersicurezza e la possibilità di effettuare diagnosi, riparazione e manutenzione anche al di fuori delle reti autorizzate.
Il Regolamento UE 2026/699 si applica dal 23 giugno 2026, data di entrata in vigore, venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 giugno. Da quella data valgono i limiti alle misure di sicurezza che i costruttori possono applicare all’accesso OBD. Alcuni obblighi tecnici hanno invece decorrenze successive, scaglionate tra il 23 settembre 2026 e il 23 giugno 2028 in base all’operazione e alla data di omologazione del veicolo. Tra questi rientrano l’accesso tramite API, il variant coding e la riprogrammazione delle centraline. Per programmare le attività dell’officina conviene quindi individuare la disposizione pertinente all’intervento e verificare le informazioni operative del costruttore e del fornitore dello strumento diagnostico.
L’entrata in vigore del Regolamento UE 2026/699 non permette, da sola, di stabilire quali passaggi cambino immediatamente su ciascun portale. Per conoscere le procedure effettivamente disponibili, officine e carrozzerie devono consultare le comunicazioni del costruttore e del fornitore dello strumento diagnostico. Sul piano normativo, le misure di sicurezza devono rispettare condizioni definite e criteri di proporzionalità: una procedura non è automaticamente conforme perché era già utilizzata in precedenza. Per il lavoro quotidiano è quindi utile verificare, prima di un intervento, le istruzioni aggiornate relative al veicolo e all’operazione prevista, evitando di presumere che registrazioni, credenziali e funzionalità siano identiche per tutti i marchi.
Sì. La rete dei Distrigo HUB rifornisce sia officine del gruppo Stellantis sia officine indipendenti. VBD Parts in particolare distribuisce ricambi originali Stellantis, ricambi aftermarket IAM, prodotti Eurorepar, rigenerati SUSTAINera e MOPAR REMAN, attraverso lo stesso ecommerce e con un’unica interfaccia commerciale.
No. La gratuità dell’abilitazione all’accesso OBD non coincide con la gratuità di tutte le informazioni e di tutti i servizi utilizzati per la diagnosi. Il quadro distingue l’abilitazione, l’utilizzo delle strutture di accesso remoto e la consultazione delle informazioni di riparazione e manutenzione, per cui possono essere previsti corrispettivi. Prima di valutare un addebito, l’officina deve quindi capire quale prestazione venga fatturata. Presentare il regolamento come una generalizzata eliminazione dei costi della diagnosi creerebbe un’aspettativa inesatta: è necessario distinguere le diverse voci e verificare le condizioni applicabili al servizio richiesto.
- Regolamento delegato (UE) 2026/699, GU L del 3.6.2026, Allegato, punto 2.9 e Appendice 4, sezione 3.
- Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 9 novembre 2023, causa C-319/22; Regolamento delegato (UE) 2026/699, considerando 20 e Allegato, punti 6.1.1 e 6.1.2.
- Regolamento delegato (UE) 2026/699, Allegato, punti 2.5.4, 2.5.12, 2.5.13 e 2.6a; relazione della Commissione, C(2026) 1811 final, sezioni 1 e 3.
- Regolamento delegato (UE) 2026/699, Allegato, punti 6.1.1, 6.4a e 6.4b; considerando 19.
- Regolamento delegato (UE) 2026/699, Allegato, punto 2.9 e Appendice 4, punti 2.5 e 2.6; considerando 6–12.